Statuto

TITOLO I: COSTITUZIONE, DURATA, FINALITA’


Art. 1: COSTITUZIONE
E’ costituita la “ASSOCIAZIONE SAMMARINESE PER LO STUDIO DEL DOLORE”.

Art. 2: DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2100 (duemilacento)

Art. 3: SEDE SOCIALE.
L’Associazione ha sede in Borgo Maggiore (RSM) Via Ventotto Luglio n.212. L’Assemblea ordinaria dei soci potrà deliberare il trasferimento della sede.

Art. 4: ADESIONE AD ALTRI ORGANISM
L’Associazione, nell’ambito dei propri fini, potrà aderire ad altri organismi, nazionali ed internazionali, di qualsiasi natura.

Art. 5: SCOPO SOCIALE
“L’associazione, senza fini di lucro, ha come scopo promuovere ed incoraggiare, quale ONLUS, la ricerca di particolare interesse sociale sui meccanismi fisiopatologici del dolore e sulle sindromi dolorose e delle cure palliative, il tutto finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita dei sofferenti, sotto il profilo socio-assistenziale e socio-sanitario; l’attività di aggiornamento, informazione, istruzione e formazione professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati e dei non Associati con programmi annuali di attività formativa anche per l’Educazione Continua in Medicina (ECM).

L’Associazione potrà altresì, nell’ambito dei propri scopi:

Art. 6 Per perseguire i propri obiettivi, l’Associazione prevede anche la collaborazione con la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, la Previdenza e le Pari Opportunità e l’Istituto per la Sicurezza Sociale, nonché gli altri organismi, enti ed istituzioni sanitarie pubbliche e private, sammarinesi ed estere.

Art. 7 L’Associazione elabora linee guida, promuove trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.

Art. 8 L’Associazione non effettua attività imprenditoriali e non partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua e dei suoi oggetti statutari.

Art. 9 L’Associazione non ha alcuna finalità sindacale.

Art. 10 L’Associazione finanzia le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di Enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il sistema sanitario nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Art. 11 Le attività ECM saranno finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o Enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto della normativa vigente in San Marino.

Art. 12 Ogni evento organizzato dall’Associazione dovrà prevedere una verifica dello stesso, a cura degli utenti, da cui si possa agevolmente dedurre la qualità dei contenuti dell’evento e la qualità dei Relatori e o dei Tutors. Per ogni evento dovrà essere stilato un rapporto finale sulla qualità percepita.


TITOLO II: SOCI


Art. 13: CATEGORIE DI SOCI
L’Associazione comprende membri ordinari, membri onorari e membri sostenitori. I membri hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all’attività associativa e costituiscono l’Assemblea.

Art. 14: MEMBRI ORDINARI
Possono divenire membri ordinari, senza limitazioni, tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (Ospedale di Stato, Centri Sanitari, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero professionale (senza discriminazione in relazione al luogo di lavoro), purché interessati allo studio del dolore.

Coloro che aspirino a divenire membri ordinari, debbono essere presentati da due soci e la loro domanda di ammissione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15: MEMBRI ONORARI
Possono divenire membri onorari persone ed Enti che hanno portato un notevole contributo nel campo della ricerca e della terapia del dolore. Essi, su proposta del Consiglio Direttivo, sono approvati dall’Assemblea dei Soci ed hanno tale ruolo finché lo desiderano. I membri onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto, pur potendo partecipare all’Assemblea dei Soci.

Art. 16: MEMBRI SOSTENITORI
Possono divenire membri sostenitori persone, Enti pubblici e privati e Aziende che vogliano sostenere le attività dell’Associazione. Essi sono approvati dal Consiglio Direttivo ed hanno tale veste finché duri il loro sostegno delle attività sociali. I membri sostenitori non hanno diritto di voto, pur potendo partecipare all’Assemblea dei Soci personalmente o con un loro Rappresentante.

Art. 17: QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote associative vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Possono essere stabilite quote differenziate per le diverse categorie dei soci, anche con riferimento ai soci persone fisiche, imprese individuali, società personali, associazioni e persone giuridiche. E’ facoltà del Consiglio Direttivo stabilire quote di ingresso per i nuovi soci da destinare ad incremento del patrimonio sociale, nonché quote straordinarie per realizzare o finanziare specifiche iniziative.

Art. 18: RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
II socio potrà recedere dall’associazione in ogni momento, presentando lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, constatato se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto ne legittimano l’esclusione, può conseguentemente, deliberare nell’interesse dell’Associazione, senza obbligo di motivazione e con giudizio inappellabile e insindacabile l’esclusione del socio che:

– senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’Associazione, ivi compreso il caso d’insolvenza che si protragga oltre tre mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento delle quote associative;

– non osserva le disposizioni contenute nello statuto o negli eventuali regolamenti dell’Associazione, oppure, le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali competenti;

– in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’Associazione oppure fomenti dissidi e disordini tra i soci; – per ogni altro grave motivo.

Art. 19: EFFETTI DELLA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La perdita della qualifica di socio determina l’immediata sospensione di ogni e qualsiasi forma di servizio e di assistenza, la decadenza da ogni diritto acquisito. In ogni caso di perdita della qualifica di socio, non compete all’ex-socio o ai suoi aventi diritto liquidazione di somma alcuna, anche con riferimento agli eventuali conferimenti, alle quote versate e al patrimonio sociale.


TITOLO III: PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZARI


Art. 20: PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: beni immobili o mobili che per acquisto, lascito o donazione, vengono in possesso dell’Associazione, nel rispetto della normativa vigente in territorio sammarinese per l’acquisto di immobili da parte di persone giuridiche; entrate per quote associative dei soci; rendite patrimoniali; contributi elargiti per il conseguimento delle finalità sociali e da ogni e qualsiasi somma pervenga all’Associazione a tale titolo, dalla riserva ordinaria, formata con gli avanzi di gestione, da eventuali riserve straordinarie, da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Art. 21: MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote sociali ordinarie e straordinarie, dalle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative, dai corrispettivi per gli eventuali servizi a domanda individuale, da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie, dai proventi delle iniziative sociali, dalle offerte dei soci e dei terzi per specifiche iniziative benefiche.


TITOLO IV: ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO


Art. 22: ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione al 31 dicembre dell’anno medesimo.

Art. 23: BILANCIO
Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci entro il 30 maggio dell’anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate associazioni od organizzazioni che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Durante l’esistenza dell’Associazione le riserve non sono ripartibili fra i soci. Eventuali prestiti dei soci all’Associazione sono infruttiferi. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato, in modo tale che gli associati possano prenderne visione.


TITOLO V: ORGANI SOCIALI


Art. 24: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario. E’ esclusa qualsiasi retribuzione delle Cariche sociali.

Art. 25: ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno per convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un quarto dei soci, da effettuare a mezzo di lettera raccomandata o con altri mezzi di comunicazione idonei. L’Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede.

Possono validamente partecipare all’assemblea ad esprimere il proprio voto in tale ambito coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 5 giorni, i membri in regola con il pagamento della quota annuale associativa, i membri onorari ed i membri sostenitori, questi ultimi personalmente o con loro rappresentante. I membri onorari e sostenitori non hanno diritto di voto.

Questa delibera sui bilanci annuali, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, stabilisce le linee di attività dell’Associazione, delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto (sulle quali i Soci possono dare la propria approvazione anche per lettera, salvo approvarle in via definitiva durante la successiva Assemblea).

I temi da dibattere in ogni assemblea devono essere esattamente indicati nell’avviso di convocazione da inviarsi almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea medesima.

L’Assemblea straordinaria si riunisce con le stesse modalità di quella ordinaria per altre motivate circostanze.

Art. 26: RIUNIONI ASSEMBLEARI
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si costituiscono validamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno (50% + 1) degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa e benemeriti, ed in seconda convocazione, da effettuarsi almeno un ora dopo la prima, con la presenza di qualsiasi numero di associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In loro mancanza l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente ed al Segretario constatare il diritto dei Soci di intervenire all’Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato da chi ha presieduto e da chi lo ha redatto. I verbali sono custoditi a cura del Presidente in carica, finché non diversamente deliberato dal Consiglio Direttivo Ogni socio può rappresentare per delega scritta alle assemblee non più di due aventi diritto.

Tutte le deliberazioni ordinarie vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Di ogni assemblea verrà redatto idoneo verbale a cura di un Segretario designato dal Presidente fra i presenti, ovvero nella persona di un Notaio.

Art. 27: CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto a voto segreto dall’Assemblea per cinque anni e può essere in tutto o in parte riconfermato anche più volte.

Si compone di otto membri, fra i quali vengono designati il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Si fa luogo a rinnovo anticipato del Consiglio Direttivo nella sua totalità quando esso venga a perdere per qualsiasi ragione la maggioranza dei suoi membri; in caso diverso i dimissionari o vacanti sono surrogati per cooptazione.

Art. 28: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti ed è valido se è presente la maggioranza dei membri. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente con almeno un giorno di preavviso, con qualunque mezzo.

Art. 29: FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione, senza limitazioni ed ha il compito di mettere in atto le deliberazioni dell’Assemblea, di porre allo studio le iniziative più idonee al raggiungimento dello scopo sociale, di intraprendere ogni azione per ottenere l’applicazione delle leggi che riguardano il campo d’azione dell’Associazione, di amministrare il patrimonio e le entrate finanziarie dell’associazione, redigendo alla fine di ciascun anno solare un rendiconto da sottoporre all’esame e approvazione dell’assemblea entro i termini di legge. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 30: PRESIDENTE
Il Presidente, o in sua assenza il Vice-Presidente, ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 31: VICE PRESIDENTE
Il Vice-Presidente sostituisce integralmente il Presidente in caso di assenza.

Art. 32: SEGRETARIO
Il Segretario ha il compito di redazione e tenuta dei verbali, della corrispondenza, del tesseramento e dell’archivio.

Art. 33: TESORIERE
Al Tesoriere compete la tenuta dei libri contabili e della amministrazione e la redazione del bilancio consuntivo e preventivo.


TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI


Art. 34: SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea dei soci a maggioranza qualificata dei presenti. All’atto della decisione di scioglimento l’Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e l’eventuale compenso. Estinte interamente le passività sociali l’eventuale patrimonio o residuo attivo, verrà devoluto, secondo le indicazioni dell’assemblea per scopi compatibili con l’oggetto sociale, ad altre associazioni correlate o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 35: RINVIO
Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le leggi ed i regolamenti vigenti nella Repubblica di San Marino.